venerdì 25 gennaio 2013

Estinzione del mutuo: quando è possibile e quando conviene

Estinguere in anticipo il mutuo, sia parzialmente che totalmente, è sempre possibile: ilportafoglio.info spiega come fare e quali costi può avere.

L’estinzione anticipata del mutuo è tra le cose che chiunque accende questo tipo di finanziamento dovrebbe conoscere: regolata in gran parte dal Decreto Bersani del 31 gennaio 2007, convertito in legge nell’aprile dello stesso anno, prevede che sia sempre possibile estinguere un mutuo in anticipo rispetto al termine del piano di ammortamento e che ogni clausola che escluda tale possibilità o che obblighi al pagamento di una penale sia nulla, se il mutuo è un mutuo acquisto casa oppure ristrutturazione casa stipulato dopo il mese di febbraio 2007 e domandato da una persona fisica, un consumatore, anche con accollo da impresa costruttrice.

Ma conviene estinguere un mutuo in anticipo? Per prima cosa occorre valutare i costi degli oneri per eventuali penali, ovvero se il mutuo è stato acceso prima del 2007 oppure non rientra nei casi su descritti; poi bisogna valutare i tassi di interesse passivi che si risparmierebbero con l’estinzione del mutuo: sarebbero maggiori o minori dei rendimenti di un eventuale investimento dei soldi che si intendono usare per l’estinzione anticipata (per esempio mettendoli in un conto deposito)? Tenete anche conto che si hanno detrazioni fiscali del 19%, per un massimo di 4000€ annui, sugli interessi passivi che si pagano sul mutuo; ricordate inoltre che estinguere in anticipo il mutuo conviene soprattutto nella prima parte del piano di ammortamento, quando si pagano interessi più sostanziosi.

Come detto nessuna penale per i mutui stipulati dopo il 2007 se per acquisto o ristrutturazione casa: ma per gli altri a quanto ammonta la penale per l’estinzione anticipata del mutuo? Per i mutui a tasso variabile la penale massima applicabile dipenda dal momento in cui si procede all’estinzione: 0,50% prima del terz’ultimo anno, 0,20% durante il terz’ultimo anno e nessuna nell’ultimo anno; per i mutui a tasso fisso valgono gli stessi numeri se stipulati prima del 1 gennaio 2001, per quelli dopo invece la penale è pari allo 1,90% durante la prima metà del mutuo, 1,50% dalla metà al quart’ultimo anno, 0,20% durante il terz’ultimo anno e nessuna negli ultimi due anni.

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